– 04/11/2017 – By Ing. Chiara Livia Vetturini –
Riqualificazione energetica, questa (quasi) sconosciuta.
Specialmente alla luce della recente proroga al 31 dicembre 2017 degli sgravi fiscali il tema della Riqualificazione energetica degli Edifici torna a far parlare di sé.
Ma cosa si intende veramente per riqualificazione energetica di un edificio? Come è possibile mettere in campo delle azioni che portino a questo risultato?
Proviamo a dare anzitutto una definizione: La Riqualificazione energetica è l’insieme di tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali di intervento edilizio, finalizzate al conferimento di una nuova o superiore qualità prestazionale alle costruzioni esistenti in tema di efficienza energetica, ovvero volte a migliorarne la classe energetica di appartenenza.
Le strade per arrivarvi sono molteplici, ma principalmente riassumibili in 3 grandi categorie:
- Migliorare l’isolamento termico;
- Impiegare fonti di energia rinnovabile;
- Migliorare l’impianto di riscaldamento;
Ma abbiamo veramente vantaggi ad intervenire in tal senso?
Sì, e molto più rilevanti di quanto ci si possa aspettare.
Di che tipo?
In primis, esulando totalmente dall’aspetto tecnico, migliorare l’efficienza energetica di un fabbricato è la risposta ad un dovere morale che tutti noi abbiamo nei confronti del mondo in cui viviamo e vivranno le generazioni future. Il primo motore deve essere una sensibilità personale, la propria etica, il rispetto per ciò che ci circonda. Il che non vuol dire agire con interventi fuori dalla propria portata economica, ma anche vivere quotidianamente in maniera, adesso va tanto di moda, “green”. Vuol dire spegnere il riscaldamento o il raffrescamento quando si è fuori casa, spegnere la luce quando si è fuori dalla stanza, non far scorrere l’acqua quando non serve e tante altre piccole accortezze.
Un secondo vantaggio, e qui riprendiamo il filo del discorso, è sicuramente economico. Tutte le attività volte al miglioramento dell’efficienza energetica non solo sono contemplate nella Legge di Bilancio e quindi soggette a detrazioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (Imposta sul reddito delle società), ma si portano dietro un risparmio sul consumo energetico mensile che ogni persona/società deve sostenere. Doppio vantaggio insomma. Cerchiamo brevemente di vedere di cosa si tratta.
Il Documento “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 Settembre 2017, riconosce detrazioni fiscali per spese sostenute per:
- Riduzione fabbisogno energetico per il riscaldamento
- Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre)
- Installazioni di pannelli solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- Acquisto e posa in opera di schermature solari
- Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di detrazione pari a € 30.000,00
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione unità abitative.
La misura massima di detrazione è riassunta nella seguente tabella
Detrazione massima per tipologia di intervento |
|
Tipo di intervento | Detrazione massima (€) |
Riqualificazione energetica edifici esistenti | 100.000,00 |
Involucro edifici (pareti, finestre…) | 60.000,00 |
Installazione pannelli solari | 60.000,00 |
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale | 30.000,00 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000,00 |
Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 30.000,00 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione unità abitative. | Non previsto limite massimo |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali si può usufruire della detrazione del 70 o 75% | € 40.000,00 x numero unità immobiliari che compongono l’edificio |
Si può fare la cessione del credito?
Al momento la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale è possibile solo per i lavori di miglioramento della prestazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali: i condòmini possono cedere il credito a fornitori e imprese, gli incapienti anche alle banche.
In quante annualità si suddivide il credito di imposta?
Il credito di imposta sarà suddiviso in 10 annualità di pari importo.
Aggiornamento (novità 2018)
Del 28/10/2017
Cessione del Credito ecobonus 2018 –
Con la legge di bilancio 2018 la cessione del credito è stata estesa anche alle singole unità immobiliari.
Detrazioni ecobonus 2018 –
Con la legge di Bilancio 2018 cambiano le alcune percentuali per le detrazioni:
– Scende al 50% il bonus per l’acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A.
– Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l’acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.
– Fino al 2021 la detrazione può arrivare al 70% per interventi su parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (dm 26 giugno 2015).
Superbonus 2018- (80 e 85)%
Prevista l’introduzione di un superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione pari a:
- 80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.
Il tetto di spesa è pari a 136.000 € per ogni unità immobiliare del condominio.
Ecobonus per gli ex IACP 2018–
Gli istituti autonomi case popolari (ex IACP) potranno usufruire dell’ecobonus per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ed anche su immobili gestiti per conto dei Comuni.