Studio Ingegneria DAR

Agevolazioni per demolizione e ricostruzione (Sismabonus)

Si prevede una detrazione fiscale del 50% calcolata fino ad un importo massimo di spesa di € 96.000,00 ripartita in 10 quote annuali per spese di acquisto sostenute fino al 31/12/2017 e sarà in seguito riabbassata al 36% rispetto l’importo massimo di € 48.000,00. Le detrazioni si intendono sempre per ciascuna unità immobiliare costituente l’edificio.

Va sottolineato che, nel caso in cui invece della sola ricostruzione si dovesse procedere anche ad un ampliamento, non sarebbe prevista alcuna detrazione in quanto l’intervento sarebbe valutato come “nuova costruzione” .

Di seguito si riporta un estratto della “Guida alle Ristrutturazioni Edilizie”,

Cap.3 pag.26:

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In questo caso la detrazione l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione. La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)  del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001.

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Allo stato attuale le detrazioni al 50-70-80% (che diventano 75 e 85% se riferite ad edifici condominiali) fino ad un importo massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare ripartite in 5 anni sono riservate a misure antisismiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.3 del D.P.R. 380/2001 per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le percentuali soprariportate si riferiscono ad interventi antisismici che rispettivamente: 1) non variano la Classe di Rischio; 2) migliorano di una classe la Classe di Rischio; 3) migliorano di due classi la Classe di Rischio.

Al momento la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali detrazioni  non spettano in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, ma solo intervenendo sul consolidamento dell’edificio esistente ad esclusione del caso in cui si provvede ad acquistare una casa antisismica come meglio specificato in seguito:

Acquisto case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico , che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% (che diventano 75 e 85% se riferite ad edifici condominiali), sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate “Zona Sismica 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di € 96.000,00 . La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente , sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Si fa presente altresì che gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

NOTA BENE : In caso di demolizione e ricostruzione ( si consiglia) sempre una valutazione , ad hoc, al fine di valutare  tutte le condizioni specifiche dell’immobile. 

 

lettere: “b”, “c” ,“d” del comma 1 dell’art.3 del D.P.R. 380/2001

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

STRALCIO

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Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi

  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

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  1. b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
    (lettera così modificata dall’ art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 164/2014)
    c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
    (lettera così modificata dall’art. 65-bis della legge n. 96/2017)
    d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
    (lettera così modificata dal d.lgs.  301/2002, e succ.  dall’art. 30, comma 1, lettera a), legge 98/2013)

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