COSA è L’APE:
L’attestato di certificazione energetica (APE), previsto dalle Direttive europee 2002/91/CE, 2004/8/CE, 2006/32/CE, 2009/125/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE sull’efficienza energetica (che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è un documento che attraverso una procedura di calcolo attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio al fine di valutare quanta energia viene dispersa rispetto a quella che è stata utilizzata per tenere lo stesso in condizioni di comfort.
QUANDO serve L’APE:
L’APE va redatto in caso di:
- compravendita (trasferimento a titolo oneroso);
- donazione (trasferimento a titolo gratuito);
- annunci di vendita e compravendita;
- edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
CHI redige L’APE:
L’APE viene redatto da tecnici come ingegneri, geometri ed architetti purché abilitati alla certificazione energetica degli edifici come previsto dal D.Lgs 192/05.
VALIDITA’ DELL’APE
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione e/o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalla normativa vigente. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati all’attestato di prestazione energetica.