Il sisma bonus 2017 è uno sgravio fiscale finalizzato ad interventi, certificati, di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili.
Possono usufruire delle detrazioni: le abitazioni (prima e seconda casa), gli immobili ad uso commerciale ed attività produttive, e le parti comuni dei condomini.
Nella detrazione rientrano quegli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In sostanza, la maggior parte del territorio italiano è interessato da questo bonus.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di prevenzione antisismica, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a dopo il 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
La detrazione aumenta nei seguenti casi:
- Quando la realizzazione degli interventi di consolidamento producono una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
- Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
La detrazione aumenta ulteriormente nel caso degli interventi condominiali
Quando gli interventi sono stati realizzati su edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:
- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori,
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000,00 (comprensive di spese per lavori e spese tecniche) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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