Studio Ingegneria DAR

Considerazioni normative

 

Nel mese di marzo 2013 è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti a cura dei rispettivi proprietari ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico.

Chi non avesse ancora provveduto, è tenuto a procedere nel più breve tempo possibile, in considerazione della responsabilità che la legge gli attribuisce per la mancata verifica.

La Verifica consiste nella modellazione di calcolo attraverso software di ciascun “corpo di fabbrica indipendente” che compone l’opera, accompagnata da indagini conoscitive più o meno approfondite (analisi dei documenti disponibili, caratterizzazione dei materiali, ecc.).

L’obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, in qualsiasi zona sismica si trovino, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato.

Norme tecniche per le costruzioni, un commento alle novità per gli edifici esistenti

L’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.

Restano escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate o adeguate.

In particolare, il comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza citata prescrive l’obbligo per i singoli proprietari di verifica sismica degli edifici e delle opere stesse; mentre il comma 4 prescrive l’obbligo per lo Stato e le Regioni di procedere alla redazione dei piani temporali delle verifiche, degli elenchi degli edifici e delle opere da verificare, delle indicazioni tecniche da fornire ai proprietari degli edifici e delle opere per uniformare lo svolgimento delle verifiche stesse.

Con il decreto di Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 lo Stato, per quanto di sua competenza (sedi delle Forze di polizia, della Croce Rossa, delle associazioni statali di volontariato, reti ferroviarie, autostrade e strade statali, edifici del patrimonio storico nazionale, grandi dighe e impianti nucleari, ecc.), ha emanato le disposizioni attuative relative al comma 4 sopra citato, e le Regioni, ciascuna con propria deliberazione, hanno emanato le prescrizioni per gli edifici e le opere di loro competenza (ospedali, edifici per  l’emergenza, scuole, centri commerciali, ecc., vedi elenco in calce al presente documento).

La verifica di vulnerabilità ai fini sismici, ad esempio di un edificio scolastico, tiene conto del comportamento della struttura principale che costituisce l’opera (dalle fondazioni, fino alla copertura) e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza (la stabilità) di elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, scaffalature, comignoli, ecc.) e inerenti specifici rischi non desumibili dalla modellazione di calcolo.

In ogni caso, la legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza dell’opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008), e non soltanto individuarne (attraverso la compilazione di schede parametriche informative) la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo.

 Norme tecniche per le costruzioni: collaudo statico finale o in corso d’opera

Al termine della verifica di vulnerabilità sismica obbligatoria, nel caso in cui l’opera non sia pienamente in grado di sopportare i livelli di azione sismica previsti dalle norme vigenti, le stesse norme prevedono che non si debba pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera.

Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo.

Ma c’è un’ulteriore imposizione normativa da ricordare: al di là dell’obbligo di verifica sismica ai sensi dell’ordinanza citata, le norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti (vedi D.M. 14/01/2008)stabiliscono che in determinate condizioni sia obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza non solo sismica, e cioè nei casi di:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
  • interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
    Tale “valutazione della sicurezza” deve stabilire il livello di adeguatezza di tutte le strutture che compongono la costruzione rispetto alle norme in vigore al momento della verifica, e cioè: se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi, se l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso) o se sia necessario (anche solo localmente) procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

In sostanza, quindi, il tecnico chiamato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica obbligatoria dovrebbe poter escludere esplicitamente l’evenienza dei casi sopra indicati, oppure valutarne rigorosamente la sicurezza strutturale.

L’insieme dei due obblighi, che scaturiscono dall’OPCM 3274/2003 e dal D.M. 14/01/2008, si può così riassumere:

a) nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche tecniche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio, si impone per l’opera la necessità improcrastinabile di “intervento” o “declassamento”;

b) nel caso invece in cui si manifesti l’inadeguatezza dell’opera rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall’uomo (neve, vento, sisma) e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, si impone principalmente la necessità di predisporre piani temporali di intervento, secondo gli esisti delle verifiche stesse.

 

 

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